Le nuove linee guida INAIL sullo smart working

Negli ultimi mesi, a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19, l’argomento smart working è all’ordine del giorno un po’ dovunque.

Una questione altrettanto importante è ciò che concerne le linee guida dell’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) rispetto all’applicazione del lavoro agile.

Forse in pochi sanno (o probabilmente lo hanno scoperto da poco) che in Italia nel 2017 è stata promulgata la legge 81 che regola e disciplina lo smart working o il lavoro agile, disponibile sia per i dipendenti privati che per quelli statali e pubblici. Chiaramente, anche chi lavora in smart working in Italia è tutelato dalla polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Andiamo a vedere, in merito, quali sono le disposizioni impartite dall’INAIL.

L’INAIL e lo smart working: qualche chiarimento sul telelavoro

Nel 2017, in seguito all’approvazione della legge 81 sullo smart working, l’INAIL ha provveduto ad emanare la circolare numero 48. L’obiettivo della circolare era quello di rendere note le istruzioni operative circa gli obblighi assicurativi per i lavoratori agile.

L’INAIL ha subito precisato e ribadito che, indipendentemente dalle modalità scelte per lo svolgimento della prestazione lavorativa, i requisiti che comportano l’obbligo assicurativo non cambiano e si dividono in:

  • Requisiti oggettivi
  • Requisiti soggettivi

I requisiti oggettivi sono quelli connessi al rischio che una specifica mansione lavorativa comporta. Esistono, però, anche requisiti soggettivi, basati sulle caratteristiche delle persone assicurate.
La classificazione tariffaria del dipendente deve essere la stessa, indipendentemente dal fatto che la prestazione lavorativa sia svolta all’interno o all’esterno dei locali aziendali. Lo stesso discorso vale, di conseguenza, anche per la retribuzione imponibile, quella sulla quale andrà calcolato il premio assicurativo. Tale retribuzione continuerà, dunque, ad essere quella relativa al compenso effettivamente percepito, rispettando i minimali stabiliti dalla legge.

Da tutte queste indicazioni si percepisce chiaramente che il lavoratore è tutelato contro gli infortuni causati da un rischio direttamente collegato alla prestazione lavorativa e occorsi mentre svolge la propria mansione anche al di fuori dei locali aziendali. L’aspetto interessante è che il lavoratore è tutelato anche contro gli infortuni connessi alle attività accessorie. L’importante è che tali attività siano strumentali allo svolgimento della mansione.

Diamo uno sguardo anche alla situazione relativa alla tutela degli infortuni in itinere, quelli che possono accorrere durante il tragitto da casa al luogo scelto per lo svolgimento della prestazione in smart working. Il lavoratore avrà diritto alla copertura assicurativa solo nel caso in cui la scelta del luogo della prestazione sia legata a:

  • Reali esigenze, connesse alla prestazione stessa
  • Necessità di conciliare la vita privata con quella lavorativa, in presenza di criteri di ragionevolezza

Spetta, infine, al datore di lavoro fornire al lavoratore le informazioni adeguate rispetto alle apparecchiature da utilizzare per lo svolgimento della prestazione.
quali sono le linee guida dettate dall'INAIL sullo smart working

Le linee guida INAIL

Come si è comportato l’istituto INAIL durante il lockdown?

Chiaramente, in linea con le disposizioni governative, anche l’INAIL ha incentivato l’adozione, laddove possibile, dello smart working. A distanza di alcuni mesi, però, l’istituto ha espresso qualche riserva circa la forma di lavoro che gran parte degli italiani ha svolto in quarantena. Per l’INAIL, infatti, il modello adottato ha rappresentato una soluzione ibrida tra telelavoro e lavoro agile.

Dunque, non sono di certo mancate le criticità anche se questo scenario era ampiamente prevedibile. L’adozione a forme alternative di svolgimento della prestazione lavorativa è stata una scelta obbligata, a causa di fattori esterni. Né le aziende né i dipendenti potevano essere pronti al 100% ad affrontare questa situazione. Ciò che, forse, è meno comprensibile è l’evidente ritardo con cui le imprese italiane hanno approcciato ad una forma di lavoro come lo Smart Working che in altri Paesi Europei è una realtà consolidata già da tempo.

Dopo i primi mesi che potrebbero essere definiti come area test, secondo l’INAIL ora è necessario riflettere attentamente e profondamente sui nuovi scenari che si aprono per il mondo del lavoro. Ovviamente, quest’analisi deve tenere conto sia dei contesti produttivi che dell’evoluzione tecnologica.

L’INAIL ha passato in rassegna le principali criticità emerse durante il lockdown per quanto concerne lo smart working. Esse sono:

  • Difficoltà nel dividere gli spazi familiari e personali con gli impegni professionali
  • Sovrapposizione tra ambienti domestici e ambienti dedicati al lavoro
  • Lavoratori non preparati ai rischi complessivi legati allo svolgimento delle mansioni in modalità agile

La commistione tra vita privata e vita lavorativa potrebbe, secondo l’Istituto, aver inciso anche sugli aumenti degli infortuni domestici riscontrati durante il lockdown. Per l’INAIL, in molti casi, il lavoro agile è stato svolto senza specifici accordi tra lavoratori ed azienda. Poco chiara è stata anche la questione relativa alle apparecchiature utilizzate. Spesso, i dipendenti hanno fatto uso dei propri device, facendosi carico anche dei costi di connessione ad Internet.

L’aspetto positivo è che sia le aziende che gli impiegati si sono adattati abbastanza velocemente allo smart working. Ecco perché, ora più che mai, è necessario che tutte le parti in gioco si attivino affinché il lavoro agile rappresenti una forma di lavoro parallela e non più alternativa al lavoro d’ufficio.

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