Smart working: la legge 81/2017

Lo smart working in Italia è stato disciplinato con la legge 81/2017

In particolare, nel Capo II della suddetta legge si fa riferimento a due tipologie di misure:

  • Quelle per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale;
  • Quelle finalizzate a favorire l’articolazione flessibile del lavoro subordinato, sia nei tempi che nei luoghi

Sebbene molte imprese stiano incominciando ad attuarlo soltanto ora, il lavoro agile esiste già da qualche anno. Andiamo ad analizzare alcuni dei sette articoli che la legge 81 ha dedicato a quello che oggi è comunemente noto come smart working.

Definizione di lavoro agile

L’articolo 18 definisce il lavoro agile come una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Oltre ad un indispensabile accordo tra le parti, il lavoro agile si caratterizza per l’assenza di specifici vincoli di orario o di luogo di lavoro. La legge riconosce che, ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, sia possibile ricorrere all’impiego di strumenti tecnologici.

Dove si svolge la prestazione lavorativa

Una delle caratteristiche del lavoro agile è l’assenza di indicazioni nette sul luogo in cui bisognerà svolgere l’attività lavorative. La normativa, infatti, precisa che il lavoratore possa eseguire la prestazione lavorativa suddividendosi tra i locali di proprietà dell’azienda e luoghi esterni, anche in assenza di una postazione fissa. È necessario che le condizioni previste dal contratto di lavoro siano allineate alla durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previste dalle normative vigenti.

Responsabilità dei datori di lavoro

Il datore di lavoro si assume due tipologie di responsabilità:

  • Sulla sicurezza;
  • Sul corretto funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al worker per lo svolgimento dell’attività lavorativa

I datori di lavoro, sia del settore pubblico che di quello privato, nel momento in cui decidono di avviare la stipulazione di accordi per l’esecuzione delle prestazioni lavorative in modalità agile devono attribuire priorità alle richieste provenienti da:

  • Lavoratrici nei tre anni che seguono la fine del periodo di congedo di maternità:
  • Lavoratori con figli che presentano condizioni di disabilità

È obbligo dei datori di lavoro consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta all’anno, un’informativa scritta. All’interno di questo documenti, si parla dei rischi generali e specifici connessi al lavoro agile e alle mansioni del dipendente.

Dall’altra parte, è richiesta cooperazione al lavoratore affinché le misure di prevenzione avallate dal datore di lavoro si attuino nel modo corretto.

Incentivi fiscali e contributivi

Anche con il lavoro agile, il dipendente può avere diritto ad accedere agli incentivi fiscali e contributivi che gli vengono riconosciuti qualora il suo contributo professionale favorisca un incremento di produttività e di efficienza.

Caratteristiche del contratto

Affinché sia regolare sotto il profilo amministrativo, l’accordo deve essere stipulato in forma scritta. Il contratto deve stabilire:

  • Tempi che il lavoratore dovrà dedicare al riposo;
  • Misure tecniche e organizzative che consentano al lavoratore di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche utilizzate per lavorare

Il contratto lavorativo può essere:

  • A termine;
  • Indeterminato

Per i contratti in modalità agile a tempo indeterminato, affinché il recesso sia regolare, il tempo di preavviso non può essere inferiore a 30 giorni (non può scendere al di sotto dei 90 giorni, invece, per i lavoratori disabili).

Se per motivi giustificati motivi, sia il datore di lavoro che il dipendente possono recedere dal lavoro agile prima della scadenza naturale del termine per i contratti a tempo determinato o senza preavviso per i contratti a tempo indeterminato.

Trattamento economico

Il trattamento economico e normativo durante lo Smart Working che si applica ai dipendenti che lavorano in modalità agile non può essere complessivamente inferiore a quello applicato ai lavoratori che svolgono lo stesso incarico lavorativo nei locali dell’azienda.

Infortuni e malattie professionali

Il lavoratore che sottoscrive un contratto di smart working ha diritto alla tutela contro:

  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali dipendenti dai rischi legati alla prestazione lavorativa compiuta al di fuori dei locali aziendali;
  • Infortuni sul lavoro verificatisi nel tragitto casa-località scelto per lo svolgimento della prestazione in modalità agile

Nuove integrazioni alla legge sullo smart working?

Poiché è facile prevedere, nei prossimi mesi, una forte crescita dei contratti di smart working, non è da escludere che lo Stato possa intervenire per regolamentare ulteriormente il lavoro agile, magari con maggiori incentivi per le aziende che decideranno di utilizzarlo.

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